Art.1 - Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione storico-sociale-culturale
ASSOCIAZIONE CEVA NELLA STORIA, di seguito denominata Associazione, con sede in Ceva in via Pio Bocca, 3 e potrà aprire uffici,
succursali, delegazioni e rappresentanze ovunque lo ritenga opportuno, compatibilmente con i fini associativi.
La sua durata è illimitata, sino allo scioglimento approvato dall'Assemblea, di cui l'art.7, su proposta del
Consiglio Direttivo, art.8 e art.15.
Art.2 - Scopo e Attività
L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità storico-sociale-culturale, senza finalità
di lucro, apolitica e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
L'associazione persegue la finalità di favorire lo sviluppo della cultura storica, in particolare nel Cebano,
ma non solo, sotto ogni aspetto possibile ed ipotizzabile.
L'Associazione può stabilire relazioni culturali e sociali con altre Associazioni Italiane e Straniere,
con finalità analoghe, al solo fine di stimolare lo scambio di opinioni e la collaborazione.
Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione organizza attività idonee al conseguimento
delle finalità istituzionali del sodalizio, in particolare:
ricerca storica, promozione e divulgazione dei risultati attraverso pubblicazioni, convegni, seminari;
costituzione di un archivio, ove organizzare ed elaborare il materiale storico raccolto;
realizzazione di itinerari turistici con finalità storico-culturale;
visite e scambi culturali con altri enti pubblici o privati;
collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.
Art.3 - Ammissione dei soci
Possono richiedere di far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità
istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate
in conformità al presente statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo
su domanda scritta del richiedente il quale dovrà fornire le proprie complete generalità.
Sono Soci Fondatori soltanto i sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione e hanno diritto di voto.
I Soci Ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione dopo la sua fondazione, con diritto di voto e sono
tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
I Soci Onorari sono designati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea, fra le persone, anche giuridiche
e fra le Istituzioni che si siano distinte a favore delle attività individuate dal presente statuto.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonchè nel
corso del rapporto associativo è regolato dalle norme vigenti (Legge n. 675/1996).
Art..4 - Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
I Soci Onorari hanno il diritto di parola ma non di voto.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo sull'attività dell'Associazione,
di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, stabiliti dalle
leggi e dal presente Statuto diritto d controllo.
L'associazione si avvale prevalentemente, per l'espletamento delle proprie attività del lavoro dei propri soci
i quali non sono retribuiti, ma hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti all'Associazione e all'esterno di essa, deve essere animato
da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale,
nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art.5 - Recesso ed esclusione del socio.
La qualità di Socio si perde per dimissioni, indegnità, espulsione e morosità con decisione del
Consiglio Direttivo, che ne rende edotta l'Assemblea dei Soci in forma scritta.
Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della
successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a
fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi -
il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
I Soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, nè hanno diritto alcuno sul
patrimonio dell'associazione (art.6).
Art.6 - Gli organi sociali
Gli organi dell'associazione sono:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono gratuite ed esercitate nel più puro spirito di volontariato.
Art.7 - L'Assemblea
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è straordinaria per la modifica dello Statuto,
la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione (art.15).
E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione e quando il Direttivo lo ritenga necessario,
o da chi ne fa le veci, mediante:
avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati,
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi
diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
elezione del Presidente;
elezione del Consiglio Direttivo;
proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
approvazione del programma annuale dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega,
sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità
delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un
verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito
registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, votare ed essere eletti, tutti i soci iscritti
in regola con il pagamento della quota annuale.
Art.8 - Il Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dalla maggioranza dell'Assemblea ed è
composto da tre a nove membri.
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente
convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la
maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo:
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
ammette i nuovi soci;
esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea;
indica i responsabili dell'archivio.
La durata del suo mandato è di tre anni ed è rieleggibile.
Art.9 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in tutte le sue attività,
anche di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, mantiene l'osservanza dello Statuto,
coordina le attività dell'Associazione dei Soci e il Consiglio Direttivo; in caso di urgenza
adotta tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, che dovranno poi essere
ratificati dal Consiglio Direttivo.
Art.10 - Il Vice Presidente
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni vengono
esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e Vice Presidente
le funzioni del Presidente vengono esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano.
Art.11 - Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, dà
esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art.12 - Il Tesoriere
Il Tesoriere provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo,
provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del
Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Art.13 - Patrimonio e mezzi finanziari
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
dalle quote associative dei Soci Fondatori e Ordinari;
dai liberi conferimenti dei Soci;
dagli eventuali contributi, eredità, erogazioni e lasciti di soggetti pubblici o privati che vogliano concorrervi;
dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
La quota associativa annuale, valida per l'intero anno solare, è stabilità dal Consiglio Direttivo
e resa nota all'Assemblea nel corso dell'anno precedente ed è intrasmissibile.
I beni mobili ed immobili che fanno parte del predetto patrimonio sono di proprietà dell'Associazione.
L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione economica dettagliata relativa ai proventi
e alle spese di funzionamento e delle attività comunque svolte. In particolare, per le erogazioni liberali degli associati e
dei terzi l'Associazione è tenuta alla redazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle
detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art.14 - Rendiconto economico finanziario
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la
sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea ordinaria e può essere consultato da ogni associato.
L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali
statutariamente previste e a far parte del patrimonio.
Art.15 - Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di tutti i Soci Fondatori in vita e dai 2/3 dei Soci Ordinari con diritto di voto convocati in assemblea straordinaria.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione
del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio è effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni
di promozione storico-sociale-culturale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo
3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Art.16 - Norme transitorie
Il presente Statuto può essere modificato in ciascuna delle sue parti secondo le modalità
previste dall'art. 7, fatti salvi i principi generali dell'art. 1, le finalità dell'art. 2 e la
gratuità delle cariche di cui all'art. 4.
Art.17 - Disposizioni Finali
Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia espressamente
alle norme del Codice Civile.